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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75504
Regno d'Italia 28 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Della presentazione e del pagamento.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella

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detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di

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La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

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efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non

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ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale

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Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

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L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

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L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

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Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

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Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

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Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme

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La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di

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La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una

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Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini

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Se il colpevole, nei casi preveduti nei n. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e

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accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

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presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto

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Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per

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giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.

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Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione

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protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del

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tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di

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sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e

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o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali

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presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma; 3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati

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